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CASO SGARBI, L’Avv. Iacobbi: “Difesa preoccupata per la limitazione del contraddittorio”

Lorenzo Iacobbi - ilGraffio - Monica Macchioni
Segno di ferma protesta per la mancata acquisizione e condivisione della cartella clinica del padre.

In merito al decreto del Giudice Tutelare di Roma del 26 febbraio 2026 che ha respinto la richiesta di revoca del CTU, l’Avv. Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi, esprime forti perplessità sulla metodologia approvata dal Tribunale, che rischia di trasformare un delicato accertamento clinico in una procedura priva di reale confronto tecnico.

La difesa contesta fermamente i seguenti punti del provvedimento:

Insussistenza della tardività: L’istanza di revoca non poteva essere presentata entro dieci giorni dalla nomina, poiché si fonda principalmente sulla metodologia operativa adottata dalla consulente. Tale condotta – caratterizzata da colloqui privi di basi cliniche e dall’assenza di documentazione medica – è stata scoperta ed evidenziata solo durante la seduta peritale del 12 febbraio e non poteva in alcun modo essere preventivata dalla difesa al momento della designazione del perito.

L’accesso negato ai documenti clinici: Il Giudice ha stabilito che l’acquisizione e l’analisi delle cartelle cliniche siano “in un primo momento di competenza del solo consulente tecnico di ufficio”. Solo a bozza redatta i documenti saranno messi a disposizione dei consulenti di parte. Questa impostazione impedisce ai consulenti della difesa di verificare la correttezza dell’analisi scientifica durante lo svolgimento delle operazioni, relegandoli a un ruolo di meri spettatori passivi.

Violazione della trasparenza peritale: La difesa ribadisce che i documenti sanitari dovrebbero essere messi immediatamente a disposizione di tutte le parti per garantire una base scientifica comune. Iniziare i colloqui senza l’analisi della storia clinica del Prof. Sgarbi priva l’indagine di oggettività.

Contenuti dei colloqui non pertinenti: Viene confermata la critica verso un metodo d’indagine basato su domande a “livello puramente conoscitivo”. Tali argomenti, inerenti ad attività lavorative e alla gestione della pensione , sono ritenuti dalla difesa del tutto inidonei a indagare una patologia complessa come la grave forma depressiva oggetto del ricorso.

Protesta formale di Evelina Sgarbi: In segno di ferma protesta per la mancata acquisizione e condivisione della cartella clinica del padre, Evelina Sgarbi annuncia che, in occasione della prossima seduta peritale prevista per il 2 marzo alle ore 14:00, non sarà presente il proprio consulente tecnico di parte. La Sig.ra Sgarbi ritiene inutile la presenza di un esperto in un contesto che nega l’accesso ai dati clinici fondamentali.

Tutela della privacy e sicurezza: Sebbene si prenda atto della richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine per l’incontro del 2 marzo , si sottolinea che la tutela della privacy deve accompagnarsi a una procedura che rispetti rigorosamente i diritti della difesa e il rigore metodologico.

“Il diritto alla difesa tecnica non può essere esercitato ‘a posteriori’ su una bozza già scritta”, dichiara l’Avv. Iacobbi. “Evelina Sgarbi chiede che la salute del padre sia valutata con trasparenza e rigore, basandosi su dati medici condivisi e non su colloqui generici privi di supporto documentale”.