Urgente inserire le detrazioni fiscali per le donazioni all’Arte e le ristrutturazioni dei Palazzi vincolati e delle opere d’arte storiche
Redazione- È necessario e urgente che legge di bilancio 2027 corregga la manovra dello scorso anno con cui il governo, con il tetto alle donazioni, ha inferto un duro colpo alla conservazione e alla fruizione dei beni culturali nel nostro paese. La Legge di bilancio dello scorso anno ha infatti determinato, con l’introduzione dei limiti reddituali, l’abrogazione di fatto delle detrazioni fiscali per le donazioni di opere d’arte agli enti pubblici e dei lavori conservativi negli immobili vincolati, generando distorsioni del sistema agevolativo in contraddizione con l’interesse collettivo. Per evitare esiti paradossali, che minano ciò che caratterizza il nostro Paese, sono necessari correttivi mirati a restituire coerenza allo sviluppo culturale, specie al sud, e alla conservazione funzione pubblica di tutela e sostenibilità.
Comuni e regioni sono diramazioni territoriali dello Stato (Art. 114 Costituzione) e non possono essere omologati agli enti privati del Terzo settore, come fa la Finanziaria 2025. Lo stop alle detrazioni, e conseguente disincentivo alle donazioni, sta generando la vanificazione al Sud, a partire dalla Calabria, di importanti finanziamenti pubblici ottenuti per musealizzare edifici storici pubblici abbandonati, che ritornano ad essere vuoti e chiusi per il ritiro delle collezioni donate delegittimate. Ne conseguono ciclopici danni erariali in contraddizione con la L. n. 160/2019, “riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”.
In altri paesi le detrazioni fiscali del 50% Usa e 30% UK hanno arricchito quelle realtà di capolavori che nel tempo hanno generato importanti flussi economici. La finanziaria Meloni ammette, paradossalmente, la donazione, quindi lo sgravio, di mille euro ma non riconosce la donazione di un Caravaggio o di un Fontana o di altri capolavori, non sono compatibili con i redditi bassi previsti dal 16 ter TUIR: chi ha redditi bassi, ai quali il riconoscimento è mantenuto, è improbabile che faccia donazioni.
Le aree meridionali sono le più penalizzate, gran parte della popolazione è tagliata fuori dal consumo culturale e solo l’iniziativa privata ha dotato i territori di musei pubblico-privato che hanno fatto emergere le espressioni culturali locali e la consapevolezza storico-identitaria compensando l’assenza dell’azione di governo nell’attivare il turismo culturale nelle aree marginali. Questo provvedimento dà un grossolano colpo di spugna non tenendo conto dei percorsi pluriennali che hanno portato alle donazioni e agli oneri dei programmi territoriali con lungo lavoro di enti, soprintendenze e investimenti di denaro pubblico.
Anche i lavori di manutenzione e conservazione, nell’interesse generale “imposti” e non scelti dai proprietari di dimore storiche sono disconosciuti con effetti a catena come l’indotto economico e occupazionale in contesti rurali o periferici, spesso spopolati. Meno manutenzione significa perdita di valore culturale e anche di circuito economico: filiera di restauro, artigianato, professionisti, cantieri.
Questi danni si aggiungono alla drastica riduzione degli sgravi dei redditi derivanti dai palazzi vincolati. Il regime agevolativo era calcolato a suo tempo sui principi garantiti dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione a sezioni unite, in coerenza dell’articolo 42 della Costituzione:
– Corte Cass., SS.UU., sentenza 9 marzo 2011, n. 5518: “tener conto del fatto che i proprietari debbono affrontare, nell’interesse pubblico alla conservazione dei beni culturali, costi di manutenzione così rilevanti da rendere non sicuramente determinabile il reddito effettivo”;
– Corte Costituzionale Corte Cost., sentenza 28 novembre 2003, n. 346. aveva affermato che “beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico, è in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9, secondo comma, della Costituzione”.
Dal 2023 altre limitazioni per gli immobili vincolati non è più consentito ai privati di poter ricorrere alla retrocessione all’esproprio ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 327/2001, in caso che l’opera pubblica non venga realizzata entro 10 anni (Cass. 29.3. 2023).
La Finanziaria 2025 Meloni-Giorgetti mina i principi costituzionali garanti della conservazione e dello sviluppo culturale del nostro Paese.


